Подробности новости

Auto a Gas e bollo auto: facciamo chiarezza


I carburanti alternativi tra cui il GPL, continuano a rappresentare una valida alternativa per la mobilità. Nonostante l’arrivo di vetture più o meno elettrificate, Micro Hybrid, Mild Hybrid, Full Hybrid o completamente elettriche, il GPL mantiene alto l’interesse nel cuore degli Italiani. Lo riconfermano i dati di vendita 2023 delle vetture nuove alimentate a GPL, la crescita è continua.

Economiche da acquistare, economiche da mantenere, spesso queste vetture godono anche di agevolazioni fiscali, che ne aumentano l’appeal e la voglia di essere comprate.

 

Agevolazioni auto a GPL/Metano regione per regione

 

VALLE D’AOSTA

Fonte sito Regione Valle d’Aosta - Clicca qui

  • Per le autovetture ed i veicoli omologati dal costruttore o a seguito di installazione successiva, con alimentazione, esclusiva o doppia a Metano/GPL la tassazione è determinata, in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad euro 2,58 (per kW) a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione e anche oltre i 100 kW. 

 

PIEMONTE

Fonte sito Regione Piemonte - Clicca qui

  • Veicoli alimentati esclusivamente a gas Metano o GPL sin dall’origine: esenzione permanente. 
  • Veicolo immatricolato a doppia alimentazione benzina/Metano o benzina/GPL, cinque anni di bollo gratuito a decorrere dalla data di immatricolazione. Dal sesto anno scatta l’obbligo di pagamento, ma la tassa (calcolata in base alla tariffa fissa di € 2,58 per kW con potenza sino ai 100 kW, di € 2,79 da 100 kW a 130 kW e di € 2,84 da 130 kW in poi, indipendentemente dalla categoria euro) è ridotta a 1/4 per i veicoli alimentati a GPL e a 1/5 per quelli alimentati a gas Metano.
  • I veicoli a doppia alimentazione benzina/Metano o benzina/GPL “trasformati” (successivamente all’acquisto) con potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE (euro 2 e superiori) e appartenenti alle categorie M1 e N1, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica per 5 annualità.

A partire dal sesto anno scatta l’obbligo di pagamento: diversamente da quanto accade per i veicoli a doppia alimentazione “originaria”, per questi veicoli si paga la tassa intera e la si calcola sulla base della tariffa fissa di € 2,58 per kW.

I veicoli trasformati di potenza superiore ai 100 kW non godono di agevolazioni ma delle riduzioni sulla tariffa, che sarà di € 2,79 da 100 kW a 130 kW e di € 2,84 da 130 kW in poi, indipendentemente dalla categoria euro.

 

LIGURIA

Fonte sito Regione Liguria - Clicca qui

 

L'articolo 5 della legge regionale n. 15 del 28/12/2022 dispone l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica:

  • Del "primo bollo" e delle successive due annualità per i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nell'anno 2023 già con la doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/Metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1.
  • Di tre annualità per i veicoli omologati con alimentazione benzina appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a GPL o Metano collaudato nel 2023. 

 

LOMBARDIA 

Fonte sito Regione Lombardia - Clicca qui

  • Veicoli alimentati esclusivamente a GPL/Metano: esenzione permanente (veicoli il cui serbatoio di benzina ha un capacità inferiore ai 15 litri, detti anche monovalenti).
  • Un contributo di 90 Euro a chi demolisce un veicolo inquinante (verificare il tipo veicolo al link del sito Regione Lombardia) e zero bollo per 3 anni se sostituito con auto Euro 6, bifuel (benzina GPL o benzina/Metano). La vettura nuova o usata deve appartenere alla categoria M1, deve avere classe Euro 6, non superiore a 100 kW, immatricolata a partire dal 1° gennaio 2021 ed avere alimentazione bifuel (benzina GPL o benzina/Metano).

 

VENETO

Fonte sito Regione Veneto - Clicca qui

  • Veicoli con alimentazione esclusiva GPL e Metano la tassa automobilistica è ridotta del 75 % (veicoli il cui serbatoio di benzina ha un capacità inferiore ai 15 litri, detti anche monovalenti).
  • Per i veicoli alimentati con doppia alimentazione benzina /GPL o benzina /Metano, l’unica agevolazione prevista è l’applicazione della tariffa pari ad euro 2,84 per ogni kW, compresi quelli eccedenti i 100, a prescindere dalla direttiva euro del veicolo (euro 0, 1, 2, etc).

 

PROVINCIA DI TRENTO

Fonte sito ACI provincia di Trento - Clicca qui

  • Veicoli con alimentazione esclusiva a GPL e Metano: esenzione per i primi 5 anni, dal sesto devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%.
  • Autoveicoli immatricolati dal 1° gennaio 2022 con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione doppia, benzina/GPL o benzina/Metano, e con emissioni di CO2 non superiori a 135 g/km: esenzione per 5 anni (1 – 30 g/km), 3 anni (31 – 60 g/km), 2 anni (61 – 95 g/km) o 1 anno (96 – 135 g/km).

 

PROVINCIA DI BOLZANO

Fonte sito Alto Adige - Clicca qui

  • Autoveicoli immatricolati dal 1° gennaio 2022 con potenza massima del motore di 185 kW e alimentazione doppia, benzina/GPL o benzina/Metano e con emissioni di CO2 non superiori a 135 g/km: esenzione per 5 anni (1 – 30 g/km), 3 anni (31 – 60 g/km), 2 anni (61 – 95 g/km) o 1 anno (96 – 135 g/km).

 

FRIULI VENEZIA GIULIA

Fonte sito ACI - Clicca qui

  • I veicoli omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas Metano, sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina (sono tali i veicoli che al punto P.3 della carta di circolazione presentano la sola indicazione GPL o METANO senza che compaia anche la parola BENZINA o BENZ o B).

 

EMILIA ROMAGNA

Fonte sito Emilia Romania - Clicca qui

  • Riduzione a 1/4 della tassa automobilistica per i veicoli con alimentazione esclusiva a GPL o a Metano (sono tali i veicoli che al punto P.3 della carta di circolazione presentano la sola indicazione GPL o METANO senza che compaia anche la parola BENZINA o BENZ o B).

 

TOSCANA

Nessuna riduzione per i veicoli alimentati a GPL o Metano.

 

UMBRIA

Fonte sito ACI - Clicca qui

  • I veicoli omologati per la circolazione esclusivamente mediante l’alimentazione del motore con GPL o Metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE hanno l’esenzione per 5 anni, successivamente è prevista la riduzione a 1/4 del bollo.
  • Per i veicoli con alimentazione benzina/Metano, benzina/GPL, omologati fin dall’origine dal costruttore, o a seguito di installazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 2,58. 

 

MARCHE

Fonte sito Regione Marche - Clicca qui

  • Veicoli con alimentazione esclusiva a GPL e Metano devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%.
  • Nessuna riduzione di tariffa si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto benzina/GPL o benzina/Metano, per i quali resta valida sempre la normale tariffa benzina.

 

LAZIO

Fonte sito regione Lazio - Clicca qui

  • Per quanto riguarda i veicoli alimentati esclusivamente a GPL o Metano, si applica uno sconto tariffario del 75% sull’importo intero della tassa automobilistica. 
  • Per quanto riguarda i veicoli con alimentazione doppia benzina/GPL e benzina/Metano, l’importo della tassa ammonta a 2,84 euro/kw, indipendentemente dalla potenza totale del veicolo.

 

ABRUZZO

Fonte sito regione Abruzzo

  • Per i mezzi alimentati esclusivamente a GPL o Metano si applica l’importo a 1/4 rispetto a quanto previsto normalmente. 

 

MOLISE

Fonte regione Molise

  • Per i mezzi alimentati esclusivamente a GPL o Metano si applica l’importo a 1/4 rispetto a quanto previsto normalmente. 

 

CAMPANIA

Fonte regione Campania - Clicca qui

  • È prevista la riduzione a 1/4 del tributo dovuto per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente mediante l’alimentazione del motore con GPL o Metano conformi alle direttive 91/441 ovvero 91/542 CEE per periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dal DPR 39/53. 
  • Per gli autoveicoli con alimentazione doppia, benzina/Metano o benzina/GPL, omologati fin dall’origine dal costruttore, o a seguito di istallazione successiva, la tassazione sarà determinata in base alla potenza massima del motore espressa in KW per il valore annuo pari ad € 3,12 ed il valore annuo espresso in CV pari ad € 2,30 (a prescindere dalla direttiva CEE riportata sulla carta di circolazione).

 

PUGLIA

Fonte regione Puglia - Clicca qui

  • I veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a Metano ed esclusiva a GPL, oppure dotati fin dall'origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/Metano, godono dell'esenzione temporanea per le cinque annualità. 

Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a Metano o a GPL, devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia  la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

 

BASILICATA

Fonte sito ACI - Clicca qui

  • I veicoli esclusivamente a Metano o GPL accedono all’esenzione di 5 anni e successivamente versano la tassa automobilistica ridotta del 75%. I mezzi con alimentazione doppia e ibrida invece pagano per intero.

 

CALABRIA

Fonte sito ACI - Clicca qui

  • Le autovetture omologate per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o Metano, sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.
  • Non sono previste esenzioni per i veicoli a doppia alimentazione.

 

SICILIA

Fonte sito ACI - Clicca qui

  • Le autovetture omologate per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o Metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

 

SARDEGNA

Fonte sito regione Sardegna - Clicca qui

  • Le autovetture omologate per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas Metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di 1/4 della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

 

Note: si consiglia sempre di richiedere informazioni presso gli organi competenti